Ordinanza 223/2008 (ECLI:IT:COST:2008:223)
Massima numero 32607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
11/06/2008; Decisione del
11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata estensione a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza - Censura generica e contraddittoria - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata estensione a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza - Censura generica e contraddittoria - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace. Infatti, il rimettente esprime una censura generica e contraddittoria nei confronti del quinto comma dell'art. 157 cod. pen, la cui caducazione provocherebbe, contrariamente all'obiettivo del rimettente, l'estensione generalizzata dei termini di cui al primo comma.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 157
co. 5
legge
05/12/2005
n. 251
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte