Ordinanza 223/2008 (ECLI:IT:COST:2008:223)
Massima numero 32608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
11/06/2008; Decisione del
11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine prescrizionale di tre anni - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Mancata descrizione delle fattispecie concrete dei giudizi 'a quibus' - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine prescrizionale di tre anni - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Mancata descrizione delle fattispecie concrete dei giudizi 'a quibus' - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede, per i reati di competenza del giudice di pace puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, un termine prescrizionale di tre anni. Infatti, le ordinanze di rimessione difettano di una qualunque descrizione delle fattispecie concrete, con conseguente impossibilità di valutare la rilevanza delle questioni.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 157
co. 5
legge
05/12/2005
n. 251
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte