Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Termine di prescrizione non inferiore a sei anni per i delitti e a quattro per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria, e di tre anni per i reati per cui la legge prevede pene di specie diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Denunciata irragionevolezza - Mancanza di un 'petitum' riconoscibile - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede, per i reati di competenza del giudice di pace, un termine di prescrizione non inferiore a sei anni per i delitti e a quattro per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria, e di tre anni per i reati per cui la legge prevede pene di specie diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. L'ordinanza di rimessione, infatti, non indica neppure un petitum riconoscibile, posto che il dispositivo si sostanzia nella sola descrizione del regime prescrizionale, asseritamente irragionevole.