Ordinanza 223/2008 (ECLI:IT:COST:2008:223)
Massima numero 32610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/06/2008;  Decisione del  11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32604  32605  32606  32607  32608  32609  32611


Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto a reati più gravi, per i quali si applica tale termine - Esclusione - Questioni fondate su erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione ivi previsti, anziché ad un termine triennale, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria. La questione, infatti, è fondata su un presupposto interpretativo erroneo, poiché già la sentenza n. 2/2008 ha escluso l'attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione per i reati puniti con le sanzioni c.d. "paradetentive", che, per ogni effetto giuridico, sono equiparate alle sanzioni detentive originariamente previste per i reati che le contemplano.

- V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 2/2008.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 157  co. 5

legge  05/12/2005  n. 251  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte