Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto a reati più gravi, per i quali si applica tale termine - Esclusione - Questioni fondate su erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione ivi previsti, anziché ad un termine triennale, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria. La questione, infatti, è fondata su un presupposto interpretativo erroneo, poiché già la sentenza n. 2/2008 ha escluso l'attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione per i reati puniti con le sanzioni c.d. "paradetentive", che, per ogni effetto giuridico, sono equiparate alle sanzioni detentive originariamente previste per i reati che le contemplano.
- V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 2/2008.