Ordinanza 224/2008 (ECLI:IT:COST:2008:224)
Massima numero 32612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  11/06/2008;  Decisione del  11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Competenza e Giurisdizione - Azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale - Competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede il danneggiato - Omessa previsione - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e del giudice naturale precostituito per legge - Mancanza di indicazioni sulla fattispecie del giudizio 'a quo' con conseguente impossibilità di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Cost., nella parte in cui, relativamente all'azione di risarcimento di danni derivanti dalla circolazione stradale, omette di prevedere la competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede il danneggiato da fatto illecito. Infatti il rimettente, limitandosi a trascrivere pedissequamente la memoria depositata da una delle parti, non fornisce alcuna indicazione sul giudizio a quo, precludendo così alla Corte il doveroso controllo sulla rilevanza della questione.

- In relazione alla manifesta inammissibilità della questione nelle ipotesi di omessa descrizione della fattispecie, v. citate, tra le altre, ordinanze nn. 396, 447 e 450/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte