Reato in genere - Configurazione delle fattispecie criminose - Incriminazione della semplice esposizione a pericolo - Discrezionalità del legislatore - Limiti.
L'ampia discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nella configurazione delle fattispecie criminose si estende alle modalità di protezione dei singoli beni o interessi: rientrano in tale discrezionalità anche l'opzione per forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, e l'individuazione della soglia di pericolosità cui connettere la risposta punitiva, nel rispetto del principio di necessaria offensività del reato. In tale ambito, spetta alla Corte procedere alla verifica della offensività "in astratto", acclarando se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto offensivo, esigenza che, nell'ipotesi di reato di pericolo, presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto risponda all'id quod plerumque accidit. Se tale condizione è soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario.
- Sulla ripartizione di competenze fra Corte costituzionale e giudice ordinario, in ordine alla verifica del rispetto della necessaria offensività delle fattispecie v., citate, sentenze n. 265/2005, n. 263 e n. 519/2000, n. 360/1995.
- Sull'id quod plerumque accidit v., tra le altre, sentenza n. 333/1991.