Sentenza 225/2008 (ECLI:IT:COST:2008:225)
Massima numero 32614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  11/06/2008;  Decisione del  11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32613  32641  32642  32643


Titolo
Reati e pene - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli - Asserita configurazione di un reato di pericolo in rapporto alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. Non sono, quindi riscontrabili, né la lamentata irragionevolezza, poiché, a fronte di una condotta che deve già presentare una potenziale proiezione verso l'offesa al patrimonio, non è irragionevole la scelta di tener conto di precedenti condanne per reati aggressivi dello stesso bene, né la violazione del principio di eguaglianza, posto che le situazioni messe a confronto dal rimettente - quella del condannato in via definitiva per i reati indicati dalla norma censurata e quella di colui che, pur avendo commesso lo stesso fatto, non è stato condannato, per l'estinzione del reato o l'improcedibilità dell'azione penale - non sono comparabili, visto che nel caso del prosciolto, anche se non nel merito, è mancato un accertamento della responsabilità per il fatto anteriore.

- V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 265/2005.

- Sul rispetto del principio di offensività da parte della fattispecie censurata v., citate, sentenze n. 236/1975 e n. 14/1971.

- V., altresì, citate, sentenza n. 370/1996 e ordinanza n. 146/1977.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 707  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte