Bilancio e contabilità pubblica - Coordinamento della finanza pubblica - Necessità, per le regioni, di contemperare l'equilibrio della spesa sanitaria con la garanzia dei LEA - Conseguente programmazione della spesa sanitaria - Possibile applicazione del meccanismo della regressione tariffaria in caso di violazione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle disposizioni della Regione Siciliana che assegnano, per l'anno 2022, i trasferimenti extrabudget a favore dei soggetti convenzionati con il SSR). (Classif. 036006).
Il principio della programmazione della spesa sanitaria, per la sua specifica ratio, va ascritto alla categoria dei principi che, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, vincolano anche le autonomie speciali, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica e una razionalizzazione del sistema sanitario; pertanto, le prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato possono essere remunerate secondo il meccanismo della regressione tariffaria. (Precedenti: S. 113/2022 - mass. 44771; S. 36/2021 - mass. 43637; S. 7/2021 - mass. 42525; S. 273/2020 - mass. 43073; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 78/2020 - mass. 42533; S. 241/2018 - mass. 40601; S. 103/2018 - mass. 41693; S. 191/2017 - mass. 41917; S. 154/2017 - mass. 41808; S. 248/2011 - mass. 35825; S. 94/2009 - mass. 33283; S. 257/2007 - mass. 31517; S. 111/2005 - mass. 29277).
Le regioni sono chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch'essa funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico del settore. Le disposizioni recate dal d.lgs. n. 502 del 1992, così come successivamente modificate, si configurano alla stregua di norme di principio della legislazione statale dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione datane dal legislatore ordinario. Il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti - nel quale si concretizza la detta attuazione - deve essere operato dal legislatore alla luce dei limiti oggettivi derivanti dalle risorse organizzative e finanziarie di cui si dispone al momento. (Precedente: S. 200/2005 - mass. 29403).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 13, comma 55, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che prevede che per l'anno 2022 i trasferimenti extrabudget in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale siano calcolati sul consolidato dell'anno 2019. La disposizione impugnata dal Governo reca una formula talmente ampia da ricomprendere la corresponsione alle strutture anzidette di qualsiasi tipo di somma ulteriore rispetto a quelle preventivamente concordate, legittimando ex post trasferimenti extrabudget, in contrasto con il principio della programmazione della spesa sanitaria).