Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Guide del parco o della riserva naturale già abilitate - Possibilità di continuare ad esercitare l'attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 203006).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell’art. 104, comma 2, primo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale stabilisce che le guide del parco o della riserva naturale già abilitate possono continuare ad esercitare l’attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza. Il ricorso muove da un erroneo presupposto derivante dalla non adeguata considerazione dell’assetto normativo in cui si inserisce la disposizione impugnata. la disposizione impugnata dal governo, inserita all’interno del t.u. turismo, detta una disciplina che, nell’ambito della competenza legislativa regionale in materia di turismo e in piena conformità a quanto prescritto dalla legge n. 394 del 1991, è strumento di valorizzazione e di promozione delle aree naturali protette, con caratteristiche ambientali, naturali e anche storico-culturali sue proprie, le quali impongono che la guida del parco sia legata a una determinata area naturale protetta. Ciò, sull’assunto, non irragionevole, della necessità di una specifica formazione per la valorizzazione di quella particolare area.