Regioni – In genere – Libertà di circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e di esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120 Cost.) – Contenuto – Divieto, per le regioni, di prevedere barriere protezionistiche di carattere territoriale e discriminare le imprese sulla base della localizzazione territoriale – Deroghe – Ragionevole giustificazione o disciplina differenziata che, assicurando comunque la parità dei cittadini nel diritto al lavoro e nella libertà di iniziativa economica, tuteli interessi affidati alla regione. (Classif. 215001).
Il principio consacrato dall’art. 120, primo comma, Cost. vieta alle regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e di limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro: ne consegue che al legislatore regionale è vietato frapporre barriere protezionistiche di carattere territoriale e discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale che si dimostri privo di una ragionevole giustificazione. Una disciplina differenziata alla stregua di criteri di localizzazione territoriale deve, in ogni caso, assicurare la parità dei cittadini in materia di lavoro e di iniziativa economica e può giustificarsi solo nei limiti in cui sia razionalmente fondata sull’esigenza di tutelare interessi la cui cura è affidata alla Regione, non potendo, dunque, tradursi nell’apposizione di barriere discriminatorie a danno dei soggetti non localizzati nel territorio regionale. (Precedenti: S. 391/2008 - mass. 32988; S. 64/2007 - mass. 31068; S. 440/2006 - mass. 30887; S. 207/2001 - mass. 26356; S. 168/1987 - mass. 4259).