Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47253  47254  47255  47256  47257  47258  47259  47260  47261  47262  47263  47264  47265  47266  47267  47268  47269  47270  47271  47272  47273  47274  47275  47276  47277  47278  47279  47280  47282


Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Guide del parco o della riserva naturale già abilitate - Possibilità di continuare ad esercitare l'attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 203006).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell’art. 104, comma 2, primo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale stabilisce che le guide del parco o della riserva naturale già abilitate possono continuare ad esercitare l’attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza. Il ricorso muove da un erroneo presupposto derivante dalla non adeguata considerazione dell’assetto normativo in cui si inserisce la disposizione impugnata. la disposizione impugnata dal governo, inserita all’interno del t.u. turismo, detta una disciplina che, nell’ambito della competenza legislativa regionale in materia di turismo e in piena conformità a quanto prescritto dalla legge n. 394 del 1991, è strumento di valorizzazione e di promozione delle aree naturali protette, con caratteristiche ambientali, naturali e anche storico-culturali sue proprie, le quali impongono che la guida del parco sia legata a una determinata area naturale protetta. Ciò, sull’assunto, non irragionevole, della necessità di una specifica formazione per la valorizzazione di quella particolare area.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  31/12/2024  n. 61  art. 104  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte