Responsabilità penale – In genere – Presunzione di innocenza – Contenuto, anche alla luce della giurisprudenza convenzionale – Cosiddetto secondo profilo – Necessità di tutelare, anche dal punto di vista della reputazione, chi è stato assolto da un’accusa penale nei confronti di tutte le autorità pubbliche – Divieto, per il giudice nazionale, di un’indebita attribuzione di responsabilità “penale” nel pronunciarsi sugli effetti civili o amministrativi del reato – Necessità, in ogni caso, di correlare il secondo profilo della presunzione di innocenza anche al primo e, comunque, al diritto di difesa (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni relative alla disposizione per cui, secondo il diritto vivente, quando è stata ordinata la confisca urbanistica, il giudice di appello o la Cassazione, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato). (Classif. 221001).
Il diritto dell’imputato alla presunzione d’innocenza, come sancito dall’art. 6, par. 2, CEDU e declinato dalla Corte EDU con riguardo al suo c.d. secondo profilo – che richiede di proteggere, anche dal punto di vista della reputazione, chi sia stato assolto da un’accusa penale, o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere, dall’essere trattato dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fosse effettivamente colpevole del reato di cui è stato accusato – comporta la necessità che, nelle decisioni nazionali, il giudice, pronunciando sugli effetti civili o amministrativi del reato, non pervenga, eventualmente attraverso l’impiego d’un linguaggio infelice, a un’indebita attribuzione di responsabilità penale per l’assunta erroneità del proscioglimento. In tal caso, infatti, tale attribuzione, in violazione dell’art. 6, par. 2 CEDU, lascia supporre che l’esito del processo penale avrebbe dovuto essere differente. (Precedente: S. 2/2026)
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, sez. prima pen., in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE e 48 CDFUE, dell’art. 578-bis cod. proc. pen. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che, quando è stata ordinata la confisca urbanistica, il giudice di appello o la Cassazione, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato. La disposizione censurata risulta compatibile col diritto, anche convenzionale ed europeo, dell’imputato alla presunzione di innocenza, con particolare riguardo al suo secondo aspetto. La responsabilità oggetto di accertamento richiesta deve intendersi, infatti, come mera ascrizione della misura ablativa in esame a chi pure è stato prosciolto dall’imputazione penale – richiedendo, nel caso in esame, che sia stata accertata l’effettiva sussistenza del reato di lottizzazione abusiva – , non equivalendo all’attribuzione di una responsabilità “penale” nei suoi confronti né potendo il giudice d’appello o la Cassazione, chiamati a decidere ai soli effetti della confisca, adombrare in motivazione che il processo penale, definito con la dichiarazione di estinzione del reato, si sarebbe dovuto concludere in modo diverso. La salvaguardia del secondo profilo della presunzione di innocenza non potrebbe, del resto, portare a trascurare le esigenze, costituzionali e convenzionali, correlate al suo primo profilo e al diritto di difesa, risultando contraddittorio sottrarre al giudice dell’impugnazione penale la valutazione dell’an e il quomodo della misura ablatoria, rendendola applicabile automaticamente in caso di illiceità dell’opera; né risulta, poi, comprensibile perché il rimettente – prefigurandosi, in caso di accoglimento delle questioni, che il giudice d’appello o la Cassazione si limitino a constatare la sopravvenuta causa estintiva del reato e a revocare la disposta confisca, ferma la possibilità di provvedere dell’autorità amministrativa – ritenga più rassicurante confidare nelle determinazioni di quest’ultima anziché nell’accertamento giudiziale del fatto. Infine, anche nel diritto dell’Unione – vincolato al rispetto del diritto della presunzione di innocenza ai sensi dell’art. 48 CDFUE, da interpretarsi alla luce dell’art. 6, par. 2, CEDU – al di là dell’applicabilità alle singole confische previste dall’ordinamento interno, il giudice penale che pronuncia sentenza di prescrizione può, o in taluni casi, deve procedere a un accertamento sull’origine criminosa del bene al fine della sua confisca, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato). (Precedenti: S. 182/2021 – mass. 44101; S. 146/2021 – mass. 44059; S. 161/2018; S. 49/2015; S. 239/2009; S. 85/2008; O. 187/2015 - mass. 38531).