Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Principio dell'invarianza della soglia di anomalia - Applicazione, a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, anche alle procedure nelle quali si fa ricorso all'inversione procedimentale - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa nonché lesione della libertà di iniziativa economica privata - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 015004).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36 del 2023, nella parte in cui stabilisce che il principio di invarianza della soglia di anomalia trova applicazione solo successivamente al provvedimento di aggiudicazione «tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale». La scelta del legislatore di individuare nell’aggiudicazione il momento oltre il quale non è più consentita la variazione della soglia di anomalia anche nel caso di gare nelle quali ha trovato applicazione l’inversione procedimentale è coerente con il principio di buon andamento, rappresentando tale momento il ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di stabilità, efficienza e celerità nella gestione degli appalti pubblici e il rispetto dell’imparzialità. Qualora, infatti, nel corso della gara con inversione procedimentale non fosse più consentita, dopo l’apertura delle offerte economiche, la modifica della soglia di anomalia, la possibilità di selezionare la migliore offerta potrebbe risultare eccessivamente compromessa. All’asserito rischio di condizionamento dell’esito della gara causato dalla condotta degli operatori economici sottoposti a verifica, si contrappone, poi, l’applicazione del principio della fiducia, corollario di quello costituzionale di buon andamento, essenziale per garantire la correttezza dei soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo di scelta del contraente e nella fase di esecuzione del contratto. Inoltre, il prospettato vulnus ai principi di segretezza delle offerte e di trasparenza del procedimento si risolve in una critica al meccanismo stesso dell’inversione procedimentale, non oggetto dell’odierno giudizio. La disposizione censurata non lede nemmeno gli artt. 3 e 41 Cost., in quanto, da un lato, la stazione appaltante che intenda far uso dell’inversione procedimentale è comunque tenuta a verificare in maniera imparziale e trasparente che gli offerenti siano in possesso dei requisiti richiesti, introducendo adeguati rimedi procedurali nel rispetto della par condicio tra i concorrenti; dall’altro, la scelta del concorrente di non rispondere alla richiesta della stazione appaltante di integrare/regolarizzare la documentazione prodotta è il frutto di una autonoma strategia imprenditoriale, essa stessa espressiva del principio di libertà di iniziativa economica. Resta fermo, infine, che eventuali condotte illecite delle imprese, che decidano di accordarsi nel corso di una gara al fine di far conseguire un vantaggio a una di esse, oltre a costituire illeciti anticoncorrenziali, possono integrare il reato di turbata libertà degli incanti.