Reati e pene - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli - Asserita configurazione di un reato di pericolo in rapporto alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto - Denunciata violazione del principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 25 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. La soluzione normativa de qua non viola il principio di determinatezza della fattispecie penale, posto che la locuzione utilizzata dal legislatore fa perno sull'attitudine funzionale degli strumenti posseduti ad aprire o sforzare serrature, attitudine la cui verifica non eccede il normale compito ermeneutico istituzionalmente demandato al giudice. Lo stesso è a dirsi per le modalità e le circostanze spazio-temporali della detenzione, la cui analisi è necessaria ai fini della verifica della concretezza e dell'attualità del pericolo.
- Sul rispetto del principio di determinatezza da parte della locuzione usata nella norma in oggetto v., citata, ordinanza n. 36/1990.
- Sulla similare problematica postasi con riferimento alla contravvenzione di possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere v., citata, sentenza n. 79/1982.