Sentenza 225/2008 (ECLI:IT:COST:2008:225)
Massima numero 32643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  11/06/2008;  Decisione del  11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32613  32614  32641  32642


Titolo
Reati e pene - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli - Asserita configurazione di un reato di pericolo in rapporto alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto - Denunciata violazione della libertà personale, del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 13, 24 e 27 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via defintiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. Secondo il rimettente la norma impugnata stabilirebbe un'inversione dell'onere della prova in danno dell'imputato: in realtà, al di là della formulazione letterale - "dei quali non giustifichi l'attuale destinazione" - ciò che la norma prefigura è solo un onere di allegazione, da parte dell'imputato, delle circostanze da cui possa desumersi la destinazione lecita degli oggetti, che non risultino conosciute o conoscibili dal giudicante, il quale potrà comunque trarre aliunde il convincimento in ordine alla liceità degli obiettivi di impiego degli strumenti, ove l'imputato abbia scelto la via del silenzio. La violazione dell'art. 13 Cost. risulta, infine, priva di specifica motivazione.

- V., citate, sentenza n. 236/1975 e ordinanze n. 36/1990 e n. 146/1977.

- Sul fatto che nella clausola "senza giustificato motivo", analoga a quella di cui alla norma contestata - non possa scorgersi un'inversione dell'onere della prova v., citata, sentenza n. 5/2004.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 707  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte