Processo penale - Appello - Modifiche normative - Appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento - Preclusione - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, del principio di parità tra le parti e del principio di affidamento - Omessa sperimentazione di interpretazioni conformi a Costituzione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la parte civile possa proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Le questioni sono state sollevate sulla base di una premessa interpretativa - quella secondo cui la riforma delle impugnazioni del 2006 avrebbe soppresso, per la parte civile, il potere di appello - non imposta dal diritto vivente, sicché i riemttenti hanno omesso di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche − non imposta dal diritto vivente, sicché i rimettenti hanno omesso peraltro affermate dalla giurisprudenza di legittimità − idonee a rendere le disposizioni censurate esenti dai prospettati dubbi di legittimità.
- In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 32/2007.
- Sull'obbligo, per il giudice, di sperimentare la possibilità di interpretazioni conformi a Costituzione, v. le citate ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003, n. 3/2008.