Processo penale - Appello - Modifiche normative - Appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento - Preclusione - Disciplina transitoria - Applicabilità delle nuove norme ai procedimenti in corso, anche con riguardo alla parte civile - Lamentata violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, del principio di parità tra le parti, del principio di affidamento - Omessa sperimentazione di interpretazioni conformi a Costituzione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'immediata applicabilità della nuova disciplina dell'appello ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, senza consentire alla parte civile - a differenza di quanto previsto invece per il pubblico ministero e per l'imputato - di proporre ricorso per cassazione, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello anteriormente proposto. Le questioni sono state sollevate sulla base di una premessa interpretativa - quella secondo cui la riforma delle impugnazioni del 2006 avrebbe soppresso, per la parte civile, il potere di appello - non imposta dal diritto vivente, sicché i rimettenti hanno omesso di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche − peraltro affermate dalla giurisprudenza di legittimità − idonee a rendere le disposizioni censurate esenti dai prospettati dubbi di legittimità.
- In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 32/2007.
- Sull'obbligo, per il giudice, di sperimentare la possibilità di interpretazioni conformi a Costituzione, v. le citate ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003, n. 3/2008.