Ordinanza 227/2008 (ECLI:IT:COST:2008:227)
Massima numero 32619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
11/06/2008; Decisione del
11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:
32618
Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunciate - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunciate - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Testo
Va disposta la restituzione ai rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., consente l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento nei soli casi previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado, e sempre che tali prove risultino decisive- e dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, che prevede l'immediata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, con sentenza n. 26 del 2007, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile», sicché si rende opportuno un nuovo esame delle questioni.
Va disposta la restituzione ai rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., consente l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento nei soli casi previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado, e sempre che tali prove risultino decisive- e dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, che prevede l'immediata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, con sentenza n. 26 del 2007, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile», sicché si rende opportuno un nuovo esame delle questioni.
- V., citata, sentenza n. 26/2007.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/02/2006
n. 46
art. 1
co.
legge
20/02/2006
n. 46
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte