Ordinanza 228/2008 (ECLI:IT:COST:2008:228)
Massima numero 32620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  11/06/2008;  Decisione del  11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Lamentata violazione del principio di parità delle parti nel processo, del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Denunciata irragionevolezza - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, limita il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento. L'ordinanza di rimessione difetta, invero, di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata.

- Sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza, v. citate, ordinanze nn. 207, 132, 127, 92, 91 e 6/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte