Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Mancata previsione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione del principio di parità delle parti, di ragionevolezza e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunciate - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui rende applicabile la nuova disciplina ai procedimenti in corso, stabilendo altresì che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore della legge è dichiarato inammissibile. Successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme censurate, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni.
- V. sentenza n. 320/2007.