Ordinanza 229/2008 (ECLI:IT:COST:2008:229)
Massima numero 32622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  11/06/2008;  Decisione del  11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32621


Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Denunciata violazione del principio di parità delle parti e di ragionevolezza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata - Restituzione degli atti ai rimettenti.

Testo

Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. Successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni.

- V. sentenza n. 320/2007.

Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 46  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte