Sentenza 76/2023 (ECLI:IT:COST:2023:76)
Massima numero 45478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  07/03/2023;  Decisione del  07/03/2023
Deposito del 20/04/2023; Pubblicazione in G. U. 26/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45476  45477  45479  45480  45547


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità che sia chiara ed adeguata - Divieto di motivazione assertiva (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norme della Regione Siciliana che disciplinano le modalità di raggiungimento degli standard richiesti alle strutture sanitarie accreditate). (Classif. 113003).

Testo

Nella impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione promossa (con riferimento alla normativa che censura e ai parametri che denuncia violati), ma ha anche l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. (Precedenti: S. 17/2023 - mass. 45333; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 117/2022 - mass. 44912).


(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 13, comma 55, primo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, il quale stabilisce che le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio possono raggiungere gli standard organizzativi e di personale richiesti anche attraverso la costituzione di reti di impresa. Il ricorso, pur individuando la normativa statale interposta, non precisa le ragioni del contrasto lamentato, limitandosi a una generica censura consistente nella mancata chiarezza della disposizione regionale impugnata. Né è possibile desumere le ragioni di illegittimità costituzionale dal mero confronto tra la disposizione impugnata e quella interposta).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  25/05/2022  n. 13  art. 13  co. 55

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte