Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità che sia chiara ed adeguata - Divieto di motivazione assertiva (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norme della Regione Siciliana che disciplinano le modalità di raggiungimento degli standard richiesti alle strutture sanitarie accreditate). (Classif. 113003).
Nella impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione promossa (con riferimento alla normativa che censura e ai parametri che denuncia violati), ma ha anche l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. (Precedenti: S. 17/2023 - mass. 45333; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 117/2022 - mass. 44912).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 13, comma 55, primo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, il quale stabilisce che le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio possono raggiungere gli standard organizzativi e di personale richiesti anche attraverso la costituzione di reti di impresa. Il ricorso, pur individuando la normativa statale interposta, non precisa le ragioni del contrasto lamentato, limitandosi a una generica censura consistente nella mancata chiarezza della disposizione regionale impugnata. Né è possibile desumere le ragioni di illegittimità costituzionale dal mero confronto tra la disposizione impugnata e quella interposta).