Segreto di Stato - Procedimento penale nei confronti di funzionari del SISMi, di agenti della CIA e di altri, relativamente al sequestro di persona in danno di Abu Omar - Ordinanze istruttorie emesse dal giudice monocratico presso il Tribunale di Milano, sezione IV penale - Revoca della precedente ordinanza di sospensione del procedimento; sostituzione, nel fascicolo del dibattimento, dei documenti omissati con quelli non omissati; ammissione della prova testimoniale così come richiesta dal pubblico ministero - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione del segreto di Stato ritualmente apposto su documenti e fonti di prova - Delibazione sommaria dell'ammissibilità del conflitto - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
E' ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in relazione alle ordinanze istruttorie emesse il 19 marzo ed il 14 maggio 2008, nell'ambito del processo avente ad oggetto la responsabilità penale di numerosi funzionari del SISMI, di agenti di un Servizio straniero e di altri, relativamente al reato di sequestro di persona. Infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, e il giudice monocratico del Tribunale di Milano è legittimato a resistere in giudizio, in quanto in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. In ordine al profilo oggettivo, è lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio la tutela del segreto di Stato.
- Su precedenti conflitti coinvolgenti la tutela del segreto di Stato v., citate, ordinanze n. 125 e n. 124/2007.