Sentenza 231/2008 (ECLI:IT:COST:2008:231)
Massima numero 32628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  23/06/2008;  Decisione del  23/06/2008
Deposito del 27/06/2008; Pubblicazione in G. U. 02/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32629


Titolo
Corte dei conti - Norme della Regione siciliana - Revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A. - Delimitazione territoriale della provenienza dei magistrati cui affidare l'incarico e potere di scelta attribuito esclusivamente all'Amministrazione regionale - Ritenuta violazione del principio di indipendenza ed imparzialità dei magistrati della Corte dei conti - Eccezione di inammissibilità della questione per non avere il rimettente adottato una interpretazione conforme a Costituzione - Motivazione non implausibile circa l'opzione ermeneutica prescelta come l'unica praticabile - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2006, n. 21, sollevata per contrasto con gli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, Cost. va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per non avere il rimettente adottato una interpretazione conforme a Costituzione. Il rimettente fornisce, infatti, una esauriente e non implausibile motivazione circa le ragioni che lo hanno condotto a reputare l'opzione ermeneutica prescelta come l'unica praticabile.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  05/12/2006  n. 21  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 100  co. 3

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte