Sentenza 231/2008 (ECLI:IT:COST:2008:231)
Massima numero 32629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  23/06/2008;  Decisione del  23/06/2008
Deposito del 27/06/2008; Pubblicazione in G. U. 02/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32628


Titolo
Corte dei conti - Norme della Regione siciliana - Revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A. - Delimitazione territoriale della provenienza dei magistrati cui affidare l'incarico e potere di scelta attribuito esclusivamente all'Amministrazione regionale - Violazione del principio di indipendenza ed imparzialità dei magistrati della Corte dei conti - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2006, n. 21 per contrasto con gli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, Cost. La norma stabilisce: «Al fine di garantire le finalità di cui al disposto dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepito dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, il revisore contabile è scelto dall'Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile». Orbene, detta norma infligge un vulnus all'indipendenza ed all'imparzialità dei magistrati della Corte dei conti, giacché esso non solo limita nel territorio della Sicilia la scelta dei magistrati cui affidare l'incarico di revisore della "Riscossione Sicilia s.p.a.", ma attribuisce detta scelta all'esclusivo apprezzamento dell'amministrazione regionale siciliana. Peraltro, l'esistenza reale di una "contaminazione" tra controlli interni ed esterni che si viene a determinare in forza della disposizione denunciata è posta in evidenza dalla norma (art. 2, comma 6, della legge regionale n. 19 del 2005) che prevede che l'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze, nel redigere la relazione annuale all'Assemblea regionale sullo stato dell'attività di riscossione, si avvale proprio dei risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A., effettuati dal revisore scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio nella Regione siciliana.

- Per questione analoga, si veda la citata sentenza n. 224/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  05/12/2006  n. 21  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 100  co. 3

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte