Sentenza 232/2008 (ECLI:IT:COST:2008:232)
Massima numero 32630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/06/2008;  Decisione del  23/06/2008
Deposito del 27/06/2008; Pubblicazione in G. U. 02/07/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Puglia - Aree costiere - Strutture precarie e amovibili, funzionali all'attività turistico-ricreativa, già autorizzate per il mantenimento stagionale - Mantenimento per l'intero anno anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica - Lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del divieto di introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi fra i quali va annoverata l'autorizzazione paesaggistica - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo il comma 4-bis dell'art. 11 della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17, introdotto dall'art. 42 della legge della medesima Regione 16 aprile 2007, n. 10. Premesso che la tutela ambientale e paesaggistica, la quale ha ad oggetto un bene complesso ed unitario che costituisce un valore primario ed assoluto, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, pur non potendosi escludere che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., o di quella residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., possano assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale, la disposizione censurata, la quale stabilisce che "il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica", introduce una non consentita deroga agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, e viola quindi l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che subordina ad autorizzazione paesaggistica ogni intervento su immobili o aree di interesse paesaggistico.

- Sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale, v. le citate sentenze n. 367/2007 e n. 182/2006.

- Sulla possibilità per le leggi regionali di assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale, v. la citata sentenza n. 232/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  23/06/2006  n. 17  art. 11  co. 4

legge della Regione Puglia  16/04/2007  n. 10  art. 42  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146