Assistenza e solidarietà sociale - Assegno sociale - Reddito rilevante ai fini della concessione - Cumulo dei redditi coniugali - Computo della rendita INAIL percepita dal coniuge inabile - Denunciata disparità di trattamento, nonché violazione del diritto alla prestazione assistenziale del coniuge inabile - Questione sollevata sul non condivisibile assunto della destinazione della rendita INAIL al soddisfacimento di esigenze esclusive del beneficiario - Discrezionalità del legislatore in tema di valutabilità dei redditi del coniuge dell'interessato ai fini dell'erogazione delle prestazioni - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che, per la determinazione del limite di reddito rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale, si deve tenere conto anche della rendita INAIL del coniuge del beneficiario. Il legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità, può determinare i requisiti reddituali che condizionano l'erogazione delle prestazioni economiche assistenziali e previdenziali, facendo riferimento anche ai redditi del coniuge dell'interessato, purché l'importo dei redditi cumulati preso in considerazione ai fini dell'esclusione sia adeguatamente superiore a quello dei redditi propri del soggetto, il che si verifica nel caso di specie, posto che la norma censurata stabilisce che «se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino alla concorrenza» dell'importo stabilito, se il soggetto non è coniugato, «ovvero fino al doppio del predetto importo», nel caso di soggetto coniugato. È, peraltro, auspicabile «il miglioramento e la razionalizzazione del sistema, al fine di rendere più efficace la tutela dei diritti di cui all'art. 38 Cost.».
- Sulla discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti, anche di reddito, per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, v., citata, ordinanza n. 98 del 2002; con particolare riferimento al reddito del coniuge dell'interessato, v., citate, sentenze nn. 127/1997, 395/1999, nonché ordinanza n. 204/1998.
- Sulla medesima disposizione, in ordine al limite di reddito individuale, v., citata, sentenza n. 400/1999.
- Sul fondamento della rendita INAIL, v., citata, sentenza n. 297/1999.