Previdenza - Ratei pensionistici dovuti dallo Stato - Assoggettamento a prescrizione quinquennale dei ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento - Ritenuto ingiustificato deteriore trattamento rispetto alla disciplina dei ratei delle pensioni INPS e a quelli delle pensioni erogate dall'INPDAP in sostituzione delle Casse amministrate dai soppressi istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro - Asserita irrazionalità della disposizione impugnata con incidenza sulla garanzia previdenziale - Esclusione - Disomogeneità dei regimi previdenziali posti a raffronto - Non incongruità del termine prescrizionale in relazione all'effettiva possibilità di esercizio del diritto cui il termine si riferisce - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 - convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 - nel testo sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, nella parte in cui assoggetta a prescrizione quinquennale non solo i ratei di pensione liquidi ed esigibili ma anche i ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento. Infatti il raffronto tra regimi previdenziali diversi non può valere, di per sé, a dimostrare la lesione del principio di eguaglianza, soprattutto se la prospettazione medesima si limiti ad evidenziare isolati elementi di disparità di trattamento e non operi una globale comparazione tra i regimi previdenziali stessi. Nella specie, la legge n. 428 del 1985, che ha introdotto la prescrizione quinquennale a séguito dell'intervento della sentenza n. 50 del 1981, non è di interpretazione autentica (con effetti retroattivi), bensì di espressa modificazione della disciplina previgente con effetti dalla sua entrata in vigore. Pertanto, è su tale modificazione legislativa che si è venuto a consolidare un orientamento giurisprudenziale coeso, il quale ha, da sempre, accomunato le ipotesi di crediti pensionistici (o anche stipendiali) da riscuotere, con quelle di crediti non posti ancora in riscossione. Del resto in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, il legislatore gode di ampia discrezionalità, con l'unico limite dell'eventuale irragionevolezza, qualora esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela che si è inteso accordare al cittadino leso.
- In tema di comparazione tra i regimi previdenziali, v. in senso analogo, le citate sentenze n. 345/1999 e ordinanza n. 133/2001.
- Sulla discrezionalità del legislatore in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, v. le citate ordinanze n. 16/2006 e n. 153/2000.