Sentenza 76/2023 (ECLI:IT:COST:2023:76)
Massima numero 45479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  07/03/2023;  Decisione del  07/03/2023
Deposito del 20/04/2023; Pubblicazione in G. U. 26/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45476  45477  45478  45480  45547


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Stabilizzazione nel settore socio-sanitario di personale precario del ruolo anche tecnico e amministrativo assunto a tempo determinato - Possibilità di operare anche in deroga, anziché in coerenza, con il piano triennale di fabbisogno di personale - Migliore calcolo del servizio pregresso ai fini dell'assunzione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 036005).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 13, comma 91, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi prevista possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale, nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo», e infine nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente pro tempore. Le disposizioni impugnate dal Governo attengono alla possibilità di derogare ai limiti introdotti dal legislatore statale in tema di stabilizzazione del personale c.d. precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario; in particolare, si deroga al piano triennale dei fabbisogni del personale, si amplia l'ambito soggettivo di applicazione della procedura di stabilizzazione e si estende al 31 dicembre 2022 il termine utile ai fini della maturazione dei diciotto mesi di servizio (previsto, nel testo originario della normativa statale, nel 30 giugno 2022). In tal modo, si viola il parametro interposto recato dalla lett. b) del comma 268 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, finalizzato al dichiarato fine di coordinare la spesa pubblica per il personale dei ruoli anzidetti e di contenerla entro limiti ragionevoli, da ricondurre ai principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», vincolanti anche per le autonomie speciali.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  25/05/2022  n. 13  art. 13  co. 91

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  30/12/2021  n. 234  art. 1    co. 268  lett. b)