Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di inviolabilità della libertà personale, nonché dedotta disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe o più gravi - Esclusione - Scelta di politica criminale di spettanza del legislatore non manifestamente irragionevole - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio, anziché meramente facoltativo, per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto. Invero, premesso che la manifesta irragionevolezza può essere rilevata a seguito di confronto con tertia comparationis omogenei ovvero in esito alla constatazione di una contraddizione intrinseca della norma censurata, nella specie non ricorrono né la prima né la seconda ipotesi. L'ordinamento conosce, infatti, altre previsioni di arresto obbligatorio in flagranza per reati, consumati o tentati, le cui pene, minime e massime, sono fissate dal legislatore su valori analoghi a quelli del reato in questione. Inoltre, la scelta dell'arresto obbligatorio per il reato oggetto dei giudizi a quibus è collegata ad una risposta politica che il Parlamento ha ritenuto di attuare, in questo come in altri casi, a fronte dell'aumentata percezione sociale della pericolosità di un fenomeno (nella specie, l'inottemperanza all'ordine di allontanamento conseguente ad un provvedimento di espulsione), ferma restando la garanzia del controllo del giudice sull'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura. Né, infine, è riscontrabile, nella norma censurata, alcuna contraddizione intrinseca in quanto, dopo la modifica legislativa, che ha trasformato la fattispecie di «indebito trattenimento» da contravvenzione in delitto, punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni (e dunque suscettibile dell'applicazione di una misura cautelare personale), è venuta meno pure la contraddizione evidenziata nella sentenza n. 223 del 2004 - evocata dal rimettente - fermi restando i rilievi sugli squilibri, le sproporzioni e le disarmonie del complessivo sistema sanzionatorio già segnalati nella sentenza n. 22 del 2007 e rimediabili solo da un intervento organico del legislatore.
- Sul fatto che il rapporto tra l'arresto obbligatorio e la tenuità della pena edittale costituisce una scelta di politica criminale di prevenzione sociale di spettanza del legislatore, vedi, citate, sentenze n. 305/1996, n. 588/1989 (recte:ordinanza) e n. 211/1975.
- Sull'insufficienza delle censure di legittimità costituzionale basate su una comparazione tra norme concernenti misure cautelari, condotta sul solo piano dell'offensività piuttosto che su quello delle complessive esigenze che possono essere assicurate attraverso le misure in questione, vedi, citata, sentenza n. 22/2007.
- Sul fatto che l'art. 385 cod. proc. pen. esclude l'arresto quando, tenuto conto delle circostanze, il fatto appare compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in presenza di una causa di non punibilità e che stessa regola non può non valere, a fortiori, quando si tratti di elemento negativo interno allo stesso fatto tipico, vedi, citata, sentenza n. 5/2004.