Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato (in specie, guida sotto l'influenza dell'alcool) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento riservato ai conducenti di ciclomotori o motoveicoli rispetto ai conducenti di altri veicoli a motore - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di argomenti nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede - nel testo modificato dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286 - che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne». Questione pressoché identica è stata già dichiarata non fondata e non sono prospettati argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati.
- Sulla identica questione, v., citata, sentenza n. 345 del 2007.