Sentenza 240/2008 (ECLI:IT:COST:2008:240)
Massima numero 32644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/06/2008;  Decisione del  23/06/2008
Deposito del 02/07/2008; Pubblicazione in G. U. 09/07/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Carica di consigliere comunale - Cause di incompatibilità - Incompatibilità per lite pendente con l'ente locale - Mancata estensione alle persone titolari di organi rappresentativi di soggetti che si trovino nella stessa situazione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Richiesta di intervento additivo non costituzionalmente obbligato - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce, tra l'altro, che «non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale [...] colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia», censurato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui «non estende il suo effetto alle persone titolari della rappresentanza organica di soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente prevista dalla norma stessa». Premesso che la legislazione in materia di incompatibilità degli amministratori locali, nell'ipotesi di lite pendente, ha progressivamente circoscritto l'ambito di applicazione dell'istituto e attenuato i suoi effetti limitativi in relazione al diritto di elettorato passivo, il giudice rimettente chiede alla Corte costituzionale una pronuncia additiva che, in senso inverso rispetto all'evoluzione normativa, abbia l'effetto di ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto dell'incompatibilità per lite pendente, estendendolo all'ipotesi in cui l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite con l'ente locale. Nel bilanciamento fra i principi previsti dagli artt. 51 e 97 della Costituzione, il compito del Parlamento è quello di valutare in modo ragionevole le diverse ipotesi di conflitto e, in relazione alla gravità di ciascuna, graduare il trattamento normativo più appropriato e proporzionato, che può essere di volta in volta rappresentato non solo dalla ineleggibilità o dalla incompatibilità, ma anche dall'obbligo di astenersi o di dichiarare la situazione di conflitto.

- Sulla inammissibilità di questioni volte a sollecitare un intervento additivo che non sia costituzionalmente obbligato, v., citate, ordinanze n. 333 e n. 185/2007.

- Con particolare riferimento alla scelta tra il regime della ineleggibilità e quello della incompatibilità , v., citata, sentenza n. 160/1997.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 63  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte