Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del Tar (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza in ragione del difetto di giurisdizione del giudice rimettente nei giudizi 'a quibus' - Reiezione, avendo il rimettente motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, 28 maggio 2007, n. 13 e 26 ottobre 2006, n. 30, relative ad altrettanti parchi naturali regionali, va respinta la eccezione di inammissibilità delle questioni per un preteso difetto di giurisdizione del giudice rimettente. In considerazione della autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale, discende infatti che, in sede di verifica dell'ammissibilità della questione, il difetto di giurisdizione possa essere rilevato soltanto nei casi in cui questo appaia macroscopico, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza, dovendosi arrestare la relativa indagine laddove il rimettente abbia espressamente motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione. La verifica effettuata, al riguardo, nel giudizio di legittimità costituzionale, è meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione e, esaurendo la sua funzione all'interno di questo, non è certamente idonea a determinare alcuna preclusione in ordine all'eventuale successivo spiegarsi della cognizione piena sul punto da parte del giudice istituzionalmente preposto alla definizione delle questioni di giurisdizione.
- Sulle condizioni in ordine alle quali la Corte costituzionale può rilevare il difetto di giurisdizione del giudice a quo, v. le citate sentenze n. 156/2007; n. 144/2005; ordinanza n. 288/2003.
- Sulla impossibilità, per la Corte costituzionale, di rilevare il difetto di giurisdizione del giudice a quo, qualora egli abbia non implausibilmente motivato al riguardo, v. le citate sentenze n. 11/ 2007; n. 144/2005; n. 291/2001.