Sentenza 241/2008 (ECLI:IT:COST:2008:241)
Massima numero 32647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
23/06/2008; Decisione del
23/06/2008
Deposito del 02/07/2008; Pubblicazione in G. U. 09/07/2008
Titolo
Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del Tar (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice rimettente, in quanto, solo in ipotesi di accoglimento della questione, i ricorsi oggetto dei giudizi 'a quibus' non sarebbero destinati ad una pronuncia di improcedibilità - Reiezione, poiché l'entrata in vigore della legge censurata costituisce fatto non incidente sulla 'potestas judicandi', bensì solo sulla procedibilità dei ricorsi stessi.
Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del Tar (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice rimettente, in quanto, solo in ipotesi di accoglimento della questione, i ricorsi oggetto dei giudizi 'a quibus' non sarebbero destinati ad una pronuncia di improcedibilità - Reiezione, poiché l'entrata in vigore della legge censurata costituisce fatto non incidente sulla 'potestas judicandi', bensì solo sulla procedibilità dei ricorsi stessi.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, 28 maggio 2007, n. 13 e 26 ottobre 2006, n. 30, relative ad altrettanti parchi naturali regionali, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di giurisdizione del giudice rimettente, basata sull'assunto che, solo in ipotesi di accoglimento della questione di legittimità costituzionale da lui sollevata, i ricorsi oggetto dei giudizi a quibus non sarebbero destinati ad una pronunzia di improcedibilità, poiché l'entrata in vigore della legge censurata costituisce fatto non incidente sulla potestas judicandi, bensì solo sulla procedibilità dei ricorsi stessi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
10/07/2006
n. 20
art. 1
co.
legge della Regione Puglia
28/05/2007
n. 13
art. 1
co.
legge della Regione Puglia
26/10/2006
n. 30
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte