Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del Tar (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per difetto di interesse delle parti ricorrenti nei giudizi 'a quibus' in ordine all'accoglimento o meno delle questioni - Reiezione - Sufficienza, ai fini dell'ammissibilità, che la norma indubbiata si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio.
Nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, 28 maggio 2007, n. 13 e 26 ottobre 2006, n. 30, relative ad altrettanti parchi naturali regionali, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di interesse delle parti ricorrenti nei giudizi a quibus in ordine all'accoglimento o meno delle questioni, poiché, ai fini dell'ammissibilità dello scrutinio di costituzionalità di una legge, e proprio in ragione della autonomia di questo giudizio rispetto a quello a quo, non è necessario che vi sia un interesse sostanziale di una delle parti in ordine all'accoglimento o meno della questione, essendo, invece, sufficiente (oltre al requisito della non manifesta infondatezza) che la norma di cui si dubita si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, essendo, poi, irrilevante questione di fatto se le parti del giudizio a quo si possano o meno giovare degli effetti della decisione con la quale si è chiuso il giudizio medesimo.