Sentenza 76/2023 (ECLI:IT:COST:2023:76)
Massima numero 45480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
07/03/2023; Decisione del
07/03/2023
Deposito del 20/04/2023; Pubblicazione in G. U. 26/04/2023
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Estensione delle disposizioni recanti interventi a favore dei figli delle vittime dei disastri aerei di Montagna Longa e in Etiopia del 10 marzo 2019 - Rideterminazione del limite massimo dell'autorizzazione di spesa per la stabilizzazione del personale ex dipartimento foreste - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Estinzione del processo. (Classif. 036005).
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Estensione delle disposizioni recanti interventi a favore dei figli delle vittime dei disastri aerei di Montagna Longa e in Etiopia del 10 marzo 2019 - Rideterminazione del limite massimo dell'autorizzazione di spesa per la stabilizzazione del personale ex dipartimento foreste - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Estinzione del processo. (Classif. 036005).
Testo
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 19, 20 e 21, e 15, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. Quanto alla questione relativa all'art. 14, commi 19, 20 e 21, è sopravvenuta la copertura dei relativi oneri finanziari, operata con l'art. 19, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022; quanto alla questione relativa all'art. 15, comma 6, è sopravvenuta sia l'abrogazione della disposizione impugnata che la ridefinizione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024, ad opera, rispettivamente, dei commi 95 e 96 dell'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45060; S. 187/2022 - mass. 44962).
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 19, 20 e 21, e 15, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. Quanto alla questione relativa all'art. 14, commi 19, 20 e 21, è sopravvenuta la copertura dei relativi oneri finanziari, operata con l'art. 19, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022; quanto alla questione relativa all'art. 15, comma 6, è sopravvenuta sia l'abrogazione della disposizione impugnata che la ridefinizione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024, ad opera, rispettivamente, dei commi 95 e 96 dell'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45060; S. 187/2022 - mass. 44962).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
25/05/2022
n. 13
art. 14
co. 19
legge della Regione siciliana
25/05/2022
n. 13
art. 14
co. 20
legge della Regione siciliana
25/05/2022
n. 13
art. 14
co. 21
legge della Regione siciliana
25/05/2022
n. 13
art. 15
co. 6
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte