Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del Tar (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per non adeguata motivazione in ordine alla lesione dei parametri di costituzionalità evocati ed alla conseguente lesione degli interessi dei ricorrenti nei giudizi 'a quibus' - Reiezione, sul presupposto che la denunciata mancata considerazione del nesso funzionale tra la fase amministrativa e la fase legislativa costituirebbe il motivo della violazione dei parametri costituzionali e della lesione della posizione dei soggetti interessati.
Nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, 28 maggio 2007, n. 13 e 26 ottobre 2006, n. 30, relative ad altrettanti parchi naturali regionali, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per non adeguata motivazione in ordine alla asserita lesione degli evocati parametri di costituzionalità e alla conseguente lesione degli interessi dei ricorrenti nei giudizi a quibus. Il rimettente ha, infatti, chiarito che il vizio di costituzionalità deriverebbe dal non avere il legislatore regionale tenuto conto della esistenza di determinati vizi nell'iter procedimentale che ha condotto alla adozione della legge. Tale comportamento del legislatore, recidendo in sostanza il legame funzionale tra la fase amministrativa e quella propriamente legislativa, costituirebbe il motivo sia della asserita irragionevolezza della scelta legislativa sia del contrasto col principio di buona amministrazione, ledendo, secondo la tesi del rimettente medesimo, la posizione dei soggetti interessati.