Ordinanza 303/2008 (ECLI:IT:COST:2008:303)
Massima numero 32766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  09/07/2008;  Decisione del  09/07/2008
Deposito del 25/07/2008; Pubblicazione in G. U. 30/07/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Decreto di chiusura del fallimento - Reclamo - Termine - Decorrenza dalla data di affissione dell'estratto del decreto alla porta esterna del tribunale anziché, per i soggetti legittimati agevolmente identificabili sulla base degli atti della procedura fallimentare, dalla data della comunicazione agli stessi dell'estratto del decreto - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, nonché incidenza sul diritto di difesa - Sopravvenuta modificazione della disciplina censurata - Necessità di nuovo esame sulla rilevanza della questione e sulla possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - Restituzione degli atti al rimettente.

Testo

Va disposta la restituzione, al giudice rimettente, degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 119, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorre, per i soggetti legittimati a tale impugnazione, agevolmente identificabili sulla base degli atti della procedura fallimentare, dalla data dell'affissione alla porta esterna del tribunale, anziché dalla data della comunicazione dell'estratto del medesimo decreto che a tali soggetti deve essere inviata, a norma del combinato disposto degli artt. 119, secondo comma, e 17, primo comma, della legge fallimentare e 136 del codice di procedura civile. Successivamente all'ordinanza di remissione, la norma impugnata è stata modificata, dapprima, con l'art. 109 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la cui entrata in vigore è regolata dall'art. 153 dello stesso decreto legislativo, e poi con l'art. 9, comma 2, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con le quali norme è stato, fra l'altro, stabilito che contro il decreto che dichiara la chiusura del fallimento o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26 della legge fallimentare, sicché si rende necessaria, alla luce di tale ius superveniens, una nuova valutazione non solo della persistente rilevanza della questione nel giudizio a quo, ma altresì della possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, alla stregua del mutamento intervenuto nel quadro normativo.



Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 119  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte