Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del Tar (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Questioni sollevate nei confronti di tre interi testi legislativi con omessa precisazione della norma contrastante con i parametri evocati - Eccezione di inammissibilità - Reiezione, attenendo i vizi denunciati al profilo genetico delle leggi censurate, coinvolgente necessariamente tutte le disposizioni.
Nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, 28 maggio 2007, n. 13 e 26 ottobre 2006, n. 30, relative ad altrettanti parchi naturali regionali, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per essere stata questa sollevata nei confronti di tre interi testi legislativi, senza precisare quale norma, tra quelle contenute in tali testi, si ponga in contrasto coi parametri evocati, poiché il tipo di vizio dedotto dal rimettente, attenendo ad un profilo genetico delle leggi censurate, ne coinvolge necessariamente tutte le disposizioni.
- Sulla possibilità, per il giudice a quo, di censurare interi testi legislativi, v. le citate sentenze n. 37/1991 e n. 204/1981.