Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del Tar (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza per asserita perdurante sindacabilità di un atto amministrativo, nonostante la sua avvenuta approvazione con legge regionale - Reiezione, trasferendosi il sindacato dall'ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale.
Nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, 28 maggio 2007, n. 13 e 26 ottobre 2006, n. 30, relative ad altrettanti parchi naturali regionali, va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, per asserita perdurante sindacabilità degli atti amministrativi, nonostante la loro avvenuta approvazione con legge regionale. In caso di leggi-provvedimento volte a "legificare" scelte che di regola spettano alla autorità amministrativa, infatti, la tutela dei soggetti incisi da tali atti viene a connotarsi, stante la preclusione di un sindacato da parte del giudice amministrativo, secondo il regime tipico dell'atto legislativo adottato, trasferendosi dall'ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale.
- Sul principio della perdurante sindacabilità di un atto amministrativo, nonostante la sua avvenuta approvazione con legge regionale, v. le citate sentenze nn. 225 e 226/1999.
- Sulla preclusione del sindacato da parte del giudice amministrativo sugli atti 'legificati' dalla legge-provvedimento, v. le citate sentenze n. 267/2007, n. 429/2002, n. 364/1999, n. 211/1998, n. 185/1998, n. 492/1995, n. 347/1995, n. 62/1993, n. 143/1989, n. 59/1957.