Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del Tar (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Evocazione di un parametro inconferente rispetto al dedotto vizio di costituzionalità - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 20, degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 28 maggio 2007, n. 13 e degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, leggi tutte istitutive di parchi naturali regionali. Il precetto relativo al principio di buon andamento, applicabile esclusivamente all'amministrazione, costituisce parametro di legittimità costituzionale di una disposizione legislativa che venga a regolare una procedura amministrativa, ma non può essere invocato per valutare il corretto svolgimento di un iter procedimentale legislativo.