Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del Tar (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Asserita irragionevolezza - Esclusione - Insussistenza di un vincolo procedimentale all'attività legislativa dettato da organi giudiziari nonché di un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto (leggi-provvedimento) - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 20, degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 28 maggio 2007, n. 13 e degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, leggi tutte istitutive di parchi naturali regionali, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'asserita irragionevolezza. La questione di costituzionalità, come formulata dal giudice rimettente, presuppone, indipendentemente e prioritariamente rispetto ad ogni valutazione relativa al sostanziale contenuto delle disposizioni denunciate, la sussistenza di un vincolo procedimentale, dettato da organi giudiziari, all'attività legislativa; sussistenza che deve peraltro escludersi, considerato che la funzione legislativa, anche regionale, può essere condizionata solo con disposizioni che traggano direttamente la loro origine dalla Costituzione. Né può ritenersi che la materia in discussione possa essere disciplinata solo con provvedimenti amministrativi o che la legge successiva non possa innovare i modelli procedurali amministrativi previsti da leggi precedenti, considerato che non è preclusa alla legge ordinaria, sia statale che regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, poiché nessuna disposizione costituzionale o statutaria comporta una riserva agli organi amministrativi o "esecutivi" degli atti a contenuto particolare e concreto. La legittimità di tale tipo di leggi, a contenuto particolare e concreto (leggi-provvedimento), deve essere, peraltro, valutata in relazione al loro specifico contenuto, in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio, assoggettandosi ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore, ma tali profili non sono stati motivatamente sottoposti al giudizio di legittimità costituzionale dalle ordinanze di rimessione.
- Sulla insussistenza di una 'riserva di amministrazione' in favore di organi amministrativi o 'esecutivi, v. la citata sentenza n. 143/1989.
- Sulla possibilità per la legge ordinaria di disciplinare materie e oggetti 'amministrativi', v. la citata sentenza n. 267/2007.
- Sull'insussistenza del divieto di adottare leggi-provvedimento, v. la citata sentenza n. 347/1995.
- Sulla necessità di valutare la legittimità delle leggi-provvedimento in relazione al loro specifico contenuto, v. le citate sentenze n. 185/1998 e n. 153/1997.
- Sulla necessità di assoggettare le leggi-provvedimento ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, v. le citate sentenze n. 429/2002, n. 364/1999, nn. 153 e 2/1997.
- Sul maggior rigore richiesto al sindacato di costituzionalità sulla legge-provvedimento che abbia marcata la propria natura provvedimentale, v. la citata sentenza n. 153/1997.