Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Condanna parziale - Appello della parte privata e contrapposto appello della parte pubblica - Richiesta di definizione agevolata del giudizio estesa dalla parte privata anche per l'ipotesi di eventuale maggiore condanna - Prevista possibilità, secondo il «diritto vivente», di esame e definizione della richiesta dopo l'esame e la definizione degli appelli - Ritenuta irragionevolezza di tale soluzione interpretativa - Questione prospettata dalla parte privata intervenuta - Ampliamento o modifica dell'oggetto del giudizio di costituzionalità quale definito dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente delle Sezioni riunite della Corte dei conti, consentono che, in presenza di appelli contrapposti della parte pubblica e delle parti private, la richiesta di definizione del procedimento, se previamente estesa dalla parte privata, in replica all'appello della parte pubblica, all'eventuale successiva maggior condanna, possa essere esaminata e definita dopo l'esame e la definizione degli appelli. E non prevedono invece il differimento del termine per proporre appello della parte pubblica all'esito dello spirare del termine per presentare l'istanza da parte del soggetto condannato dal primo giudice. La questione prospettata dalla parte privata è del tutto irrituale, perché questa non può ampliare o modificare l'oggetto del giudizio di costituzionalità, quale definito dall'ordinanza di rimessione.
- In senso analogo, v. le citate sentenze nn. 146 e 64/2008, n. 321/2007 e n. 376/2004.