Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Condanna parziale - Appello della parte privata e contrapposto appello della parte pubblica - Richiesta di definizione agevolata del giudizio estesa dalla parte privata anche per l'ipotesi di eventuale maggiore condanna - Prevista possibilità, secondo il «diritto vivente», di esame e definizione della richiesta dopo l'esame e la definizione degli appelli - Ritenuta irragionevolezza di tale soluzione interpretativa - Questione intesa a censurare un'interpretazione giurisprudenziale priva dei caratteri necessari ad integrare un «diritto vivente» valutabile ai fini del giudizio di costituzionalità - Omesso esperimento di opzione interpretativa conforme a Costituzione - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente delle Sezioni riunite della Corte dei conti, consentono che, in presenza di appelli contrapposti della parte pubblica e delle parti private, la richiesta di definizione del procedimento, se previamente estesa dalla parte privata, in replica all'appello della parte pubblica, all'eventuale successiva maggior condanna, possa essere esaminata e definita dopo l'esame e la definizione degli appelli. Il giudice a quo, nel ritenere irrimediabilmente vincolante la impostazione fatta propria dalle Sezioni riunite, non si dà carico di sperimentare altre soluzioni conformi a Costituzione, né prende in esame la coeva giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale la ratio delle norme in esame è soltanto quella di ottenere una accelerazione del processo, nonché un rapido incameramento da parte dell'Erario almeno delle somme di minore entità, e non quello di configurare una ipotesi di condono.
- In materia si v. la citata coeva giurisprudenza costituzionale: sentenze nn. 183 e 184/2007.