Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento anche in casi diversi da quelli previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - Preclusione - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e della parità delle parti nel processo nonché dedotto contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dell'art. 10 della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 Cost., nella parte in cui non consentono l'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e applicano tale regime anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'incostituzionalità sia dell'art. 1 della legge suddetta nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, sia dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile, con la conseguenza che è necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione nei giudizi a quibus.