Ordinanza 244/2008 (ECLI:IT:COST:2008:244)
Massima numero 32658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  23/06/2008;  Decisione del  23/06/2008
Deposito del 02/07/2008; Pubblicazione in G. U. 09/07/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva - Mancata previsione, tra le eccezioni alla inappellabilità, della omessa ed erronea valutazione della prova decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e del giusto processo, nonché lamentata lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, limitando l'appello delle sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la prova nuova è decisiva, non prevedono, quali eccezioni alla inappellabilità della sentenza di proscioglimento, anche «l'omessa e l'erronea valutazione della prova decisiva», e nella parte in cui «prevedono dichiararsi l'inammissibilità dell'appello». Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la sentenza n. 85 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva, sia dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile, con la conseguenza che è necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 593  co. 2

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 10  co. 1

legge  20/02/2006  n. 46  art. 10  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte