Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva - Mancata previsione, tra le eccezioni alla inappellabilità, della omessa ed erronea valutazione della prova decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e del giusto processo, nonché lamentata lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, limitando l'appello delle sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la prova nuova è decisiva, non prevedono, quali eccezioni alla inappellabilità della sentenza di proscioglimento, anche «l'omessa e l'erronea valutazione della prova decisiva», e nella parte in cui «prevedono dichiararsi l'inammissibilità dell'appello». Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la sentenza n. 85 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva, sia dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile, con la conseguenza che è necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente.