Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria degli appelli già presentati - Ipotesi di appello proposto dall'imputato avverso i capi di decisione di condanna e dal pubblico ministero avverso i capi di assoluzione della medesima sentenza nei confronti dello stesso imputato per reati connessi - Decisione e trattazione contestuale - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi della ragionevole durata del processo e di ragionevolezza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n.46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui, disciplinando l'applicazione in via transitoria del nuovo e più ristretto regime di appellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotto dall'art. 1 della medesima legge, non prevede - nel caso di appello dell'imputato e del pubblico ministero avverso rispettivamente i capi di condanna e di assoluzione contenuti nella sentenza pronunciata nei confronti dello stesso imputato, in relazione a reati connessi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. - che gli appelli debbano essere trattati e decisi contestualmente. Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'incostituzionalità sia dell'art. 1 della legge suddetta nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, sia dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile, con la conseguenza che è necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente.