Ordinanza 246/2008 (ECLI:IT:COST:2008:246)
Massima numero 32660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  23/06/2008;  Decisione del  23/06/2008
Deposito del 02/07/2008; Pubblicazione in G. U. 09/07/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima della novella nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione - Inapplicabilità della predetta disposizione alla sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle attenuanti generiche - Lamentata disparità di trattamento tra situazioni processuali assimilabili - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma richiamata dalla disposizione censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non equipara alla sentenza di condanna di una Corte d'appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, la sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Infatti, premesso che il predetto comma 4 fa espresso richiamo al comma 2 del medesimo articolo, successivamente alla ordinanza di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007 - contestualmente alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006 - ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile, con la conseguenza che, risultando mutato il quadro normativo di riferimento, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 46  art. 10  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte