Processo penale - Giudizio abbreviato - Accoglimento della richiesta - Esclusione del responsabile civile - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, per disparità di trattamento della parte civile in relazione alle pretese risarcitorie, e della ragionevole durata del processo nonché del diritto di agire in giudizio - Difetto di rilevanza per avvenuta consumazione del potere decisorio del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 438 e 440 del medesimo codice, censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui dispone l'esclusione di ufficio del responsabile civile quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. Infatti, il giudice a quo, avendo dichiarato, dopo l'adozione del rito abbreviato, l'inammissibilità della richiesta di citazione del responsabile civile, ha già consumato il proprio potere decisorio facendo definitiva applicazione della norma censurata, con la conseguenza di rendere ininfluente, sotto il profilo della rilevanza, un'eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma stessa.