Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Lamentato contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost. - Mancata motivazione della non manifesta infondatezza per insufficiente riferimento ai parametri invocati - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella della consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario. Difetta, invero, nell'ordinanza di rimessione la motivazione della non manifesta infondatezza con riferimento ai parametri invocati.
- Nel senso della manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione in ordine alla violazione dei parametri evocati, v., citate, ordinanze n. 114/2007; n. 39/2005; n. 126/2003.