Caccia - Prelievo venatorio in deroga - Norme della Regione Lombardia - Previsione che l'esercizio delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento - Conseguente preclusione dell'esercizio del potere di annullamento governativo dei provvedimenti derogatori adottati in contrasto con la legislazione comunitaria e nazionale - Contrasto con la disciplina statale, riguardante l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE - Illegittimità costituzionale.
Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione all'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2. Posto che il potere di disporre prelievi venatori in deroga è esercitabile dalla Regione in via eccezionale, le disposizioni impugnate, nello stabilire che l'esercizio delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento, precludono l'esercizio del potere di annullamento governativo, finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale, dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni, ponendosi così in contrasto con la disciplina statale riguardante l'esercizio delle deroghe previste dalla normativa comunitaria.
- Sull'eccezionalità del potere delle Regioni di disporre il prelievo venatorio in deroga, v. la citata sentenza n. 168/1999.