Sentenza 251/2008 (ECLI:IT:COST:2008:251)
Massima numero 32667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  25/06/2008;  Decisione del  25/06/2008
Deposito del 04/07/2008; Pubblicazione in G. U. 09/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32666  32668  32669  32670


Titolo
Soggetti portatori di 'handicap' - Eliminazione delle barriere architettoniche - Luoghi in cui si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli - Spazi riservati agli invalidi in carrozzella - Mancata previsione, in loro favore, dello stesso livello qualitativo dei servizi erogati in favore delle altre persone - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di parità di trattamento e di pari opportunità, nonché del diritto alla salute - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma secondo, della legge 30 marzo 1971, n. 118, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sull'assunto che le norme censurate, concernenti l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle sale cinematografiche, riguarderebbero esclusivamente le nuove costruzioni ovvero la ristrutturazione di nuovi edifici. Al contrario, l'art. 27 della legge n. 118 del 1971, che costituisce il nucleo centrale del complessivo sistema normativo censurato, era vigente e pienamente operativo alla data in cui è stata realizzata la sala cinematografica per cui è causa.



Atti oggetto del giudizio

legge  30/03/1971  n. 118  art. 27  co. 1

legge  30/03/1971  n. 118  art. 27  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte