Soggetti portatori di 'handicap' - Eliminazione delle barriere architettoniche - Luoghi in cui si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli - Spazi riservati agli invalidi in carrozzella - Asserita mancata previsione dello stesso livello qualitativo dei servizi erogati in favore delle altre persone - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di parità di trattamento e di pari opportunità, nonché del diritto alla salute - Richiesta di intervento additivo esorbitante dai poteri della Corte costituzionale - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, uno spazio riservato agli invalidi in carrozzella, in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili, lo stesso livello qualitativo dei servizi che nei relativi stabili vengono erogati in favore delle altre persone. Nella tutela della persona disabile, che necessariamente incide in settori diversi, sussistono ambiti specifici di libertà di scelta del legislatore nella individuazione delle misure concrete che possono essere adottate in un corretto bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, e pertanto la pronuncia additiva richiesta, in quanto diretta a privilegiare solo una delle possibili forme di intervento, esula dai poteri della Corte costituzionale.
- Sulla generale condizione giuridica della persona disabile, v. la citata sentenza n. 215/1987.
- Sulla portata della legge n. 104/1992 sui disabili v. le citate sentenze n. 406/1992 e n. 325/1996.
- Sul contenuto dei diritti attribuiti dalla Costituzione ai disabili, v. le citate sentenze n. 167/1999 e n. 215/1987.
- Sui principi in materia di diritti dei disabili contenuti nelle disposizioni comunitarie e internazionali v. la citata sentenza n. 394/2006.