Sentenza 251/2008 (ECLI:IT:COST:2008:251)
Massima numero 32669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  25/06/2008;  Decisione del  25/06/2008
Deposito del 04/07/2008; Pubblicazione in G. U. 09/07/2008
Massime associate alla pronuncia:  32666  32667  32668  32670


Titolo
Soggetti portatori di 'handicap' - Eliminazione delle barriere architettoniche - Edifici pubblici e privati - Accessibilità e spazi a favore dei disabili - Asserita mancata previsione dello stesso livello qualitativo dei servizi erogati in favore delle altre persone - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di parità di trattamento e di pari opportunità, nonché del diritto alla salute - Richiesta di intervento additivo esorbitante dai poteri della Corte costituzionale - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dell'art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che i progetti relativi alla costruzione o alla ristrutturazione di edifici, le relative prescrizioni tecniche e le opere edilizie suscettibili di limitarne l'accessibilità e la visitabilità garantiscano, a favore dei disabili, lo stesso livello qualitativo dei servizi di cui godono le altre persone. Il remittente chiede, infatti, una pronuncia che integri il contenuto precettivo della normativa oggetto di censura, affinché risultino previste nuove, ulteriori, disposizioni attinenti alle modalità di costruzione degli edifici de quibus, pronuncia che esula dai poteri della Corte costituzionale, posto che il legislatore, nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità e della entità delle misure necessarie a rendere effettiva la tutela delle persone disabili, ben può graduare l'adozione delle stesse in vista dell'attuazione del principio di parità di trattamento, tenuto conto di tutti i valori costituzionali in gioco, fermo comunque il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, rientrando necessariamente la relativa determinazione nel suo potere di scelta.

- Sulla discrezionalità del legislatore in materia di tutela dei diritti dei disabili, v. le citate sentenze n. 226/2000 e n. 215/1987.



Atti oggetto del giudizio

legge  09/01/1989  n. 13  art. 1  co. 1

legge  09/01/1989  n. 13  art. 1  co. 2

legge  05/02/1992  n. 104  art. 24  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 77  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 77  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 82  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte