Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Condizioni. (Classif. 111002).
In base all'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. Non è dunque sufficiente che il terzo sia titolare di un interesse qualificato, il quale possa essere toccato dagli effetti della sentenza di accoglimento, ma deve sussistere un nesso diretto tra la sua posizione e l'oggetto del giudizio a quo, poiché l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia costituzionale sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che detta pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. (Precedenti: S. 181/2022; S. 236/2021 - mass. 44368; ordinanza allegata alla S. 218/2021; ordinanza allegata alla S. 210/2021, ordinanza allegata alla S. 180/2021).
(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 5, comma 1, lett. b, della legge reg. Liguria n. 10 del 2004, è dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio dell'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della Provincia di Savona - ARTE Savona. L'interveniente non illustra il nesso qualificato che sussisterebbe fra la sua posizione e il rapporto oggetto del giudizio a quo, ma si limita a lamentare le conseguenze che la sentenza di accoglimento potrebbe produrre sulle procedure da essa gestite, che tuttavia rappresenterebbero un mero effetto "riflesso" dell'incidente di costituzionalità sulla legge regionale censurata).